Guida alla validità giuridica della firma elettronica
Validità legale della firma elettronica in Vietnam
I messaggi di dati e le firme elettroniche sono riconosciuti in Vietnam ai sensi della Legge sulle transazioni elettroniche n. 20/2023/QH15, in vigore dal 1° luglio 2024, come modificata. A una firma elettronica non può essere negato effetto giuridico per il solo fatto di essere elettronica. Distinte condizioni di legge stabiliscono quando una firma elettronica specializzata sicura o una firma digitale è equiparata alla firma su carta; restano inoltre applicabili i requisiti specifici per la transazione relativi a contenuto, forma, autenticazione notarile, registrazione e settore.
Riepilogo sulla validità legale delle firme elettroniche
Aggiornato al 14 agosto 2026, il Vietnam riconosce i messaggi di dati e le firme elettroniche ai sensi della Legge sulle transazioni elettroniche n. 20/2023/QH15, come consolidata nel testo No. 36/VBHN-VPQH. Il testo consolidato recepisce le modifiche consequenziali introdotte dalla Legge sui dati n. 60/2024/QH15, dalla Legge sulla sicurezza informatica n. 116/2025/QH15 e dalla Legge sulla trasformazione digitale n. 148/2025/QH15. Tali modifiche non incidono sulle norme fondamentali in materia di firme descritte negli articoli 22–27. Il Decreto n. 23/2025/NĐ-CP detta norme di attuazione sulle firme elettroniche e sui servizi fiduciari nel proprio ambito di applicazione. Le firme digitali specializzate per funzioni pubbliche e il relativo servizio di certificazione sono disciplinati separatamente, anche dal Decreto n. 68/2024/NĐ-CP. Restano applicabili i requisiti specifici per la transazione relativi a contenuto, forma, autenticazione notarile, registrazione e settore.
Leggi applicabili
La legge principale è la Legge sulle transazioni elettroniche n. 20/2023/QH15, in vigore dal 1° luglio 2024. Il Testo consolidato No. 36/VBHN-VPQH dell'Ufficio dell'Assemblea nazionale, datato 13 marzo 2026, è il testo consolidato vigente utilizzato come riferimento per questa pagina. Esso recepisce le modifiche consequenziali introdotte dalla Legge sui dati n. 60/2024/QH15, dalla Legge sulla sicurezza informatica n. 116/2025/QH15 e dalla Legge sulla trasformazione digitale n. 148/2025/QH15. Le relative modifiche consequenziali non incidono sulle norme fondamentali in materia di firme riepilogate negli articoli 22–27. Il Decreto n. 23/2025/NĐ-CP, in vigore dal 10 aprile 2025, disciplina nel dettaglio le firme elettroniche e i servizi fiduciari nel proprio ambito di applicazione. Il Decreto n. 68/2024/NĐ-CP disciplina separatamente le firme digitali specializzate per funzioni pubbliche.
Stato giuridico
Ai messaggi di dati e alle firme elettroniche non può essere negato effetto giuridico per il solo fatto di essere elettronici. Un messaggio di dati può soddisfare il requisito della forma scritta se le informazioni in esso contenute sono accessibili e utilizzabili per consultazioni successive. Ai sensi dell'articolo 10, può essere considerato un originale se l'integrità delle informazioni è mantenuta dal momento in cui sono state generate per la prima volta in forma completa, fatte salve le modifiche consentite derivanti dalla comunicazione, dall'archiviazione o dalla visualizzazione, e se le informazioni complete sono accessibili e utilizzabili. Devono inoltre essere soddisfatti tutti i requisiti specifici per la transazione relativi a contenuto, forma, autenticazione notarile, certificazione, registrazione, deposito e prova.
Autorità di regolamentazione
Il Governo esercita in modo unitario l'amministrazione statale delle transazioni elettroniche. Il Testo consolidato No. 36/VBHN-VPQH conserva la precedente formulazione relativa al ministero; le funzioni e l'attuale ambito organizzativo del Ministero della scienza e della tecnologia sono attestati separatamente dal Decreto n. 225/2026/NĐ-CP, in vigore dal 1° luglio 2026 e sostitutivo del Decreto n. 55/2025/NĐ-CP. Nell'ambito delle competenze così assegnate, il Ministero svolge la funzione di amministrazione statale per le transazioni elettroniche, le firme elettroniche e i servizi fiduciari, mentre il Centro nazionale di autenticazione elettronica esercita funzioni amministrative e tecniche delegate, senza essere un'autorità di regolamentazione generale per ogni transazione. Le firme digitali specializzate per funzioni pubbliche e il relativo servizio di certificazione sono amministrati dal Ministero della difesa nazionale e dal Comitato governativo per la crittografia nell'ambito del quadro distinto previsto dal Decreto n. 68/2024/NĐ-CP. Le autorità settoriali restano responsabili delle transazioni e dei depositi di rispettiva competenza.
Riconoscimento giuridico (effetto)
L'articolo 23 distingue tre aspetti. In primo luogo, a una firma elettronica non può essere negato effetto giuridico per il solo fatto di essere elettronica. In secondo luogo, una firma elettronica specializzata sicura o una firma digitale ha lo stesso valore giuridico della firma su carta del singolo firmatario. In terzo luogo, la firma elettronica specializzata sicura o la firma digitale di un'organizzazione può soddisfare il requisito legale della conferma da parte di tale organizzazione. Queste regole di equivalenza non eliminano i requisiti di forma specifici per la transazione. Il valore probatorio di un messaggio di dati è valutato separatamente ai sensi dell'articolo 11, tenendo conto dell'affidabilità della sua creazione, trasmissione, ricezione e archiviazione, della conservazione dell'integrità, dell'identificazione delle persone interessate e di altri fattori pertinenti.
Tipi di firma elettronica accettati
La firma elettronica è la categoria generale. L'articolo 22(1) classifica le firme in base all'ambito d'uso come segue:
- Firma elettronica specializzata: creata e utilizzata da un ente o un'organizzazione per le proprie attività, in conformità alle rispettive funzioni e ai rispettivi compiti.
- Firma digitale pubblica: firma digitale utilizzata nelle attività pubbliche e protetta da un certificato di firma digitale pubblica.
- Firma digitale specializzata per funzioni pubbliche: firma digitale utilizzata per funzioni pubbliche e protetta da un certificato di firma digitale specializzata per funzioni pubbliche.
Una firma digitale è una firma elettronica che utilizza la crittografia a chiave asimmetrica: la chiave privata crea la firma e la chiave pubblica la verifica mediante un certificato di firma digitale. Questo meccanismo autentica il firmatario e consente di verificare l'integrità del messaggio di dati, ma non rende di per sé riservato il messaggio. L'espressione distinta «firma elettronica specializzata sicura» non costituisce una quarta categoria per ambito d'uso; ai sensi dell'articolo 25, si tratta di una firma elettronica specializzata certificata come sicura dall'autorità competente secondo la procedura applicabile. Queste categorie previste dalla legge vietnamita non vanno ricondotte automaticamente alla classificazione UE SES/AES/QES.
L'articolo 22(4) rinvia separatamente alle altre leggi applicabili per gli ulteriori metodi di conferma elettronica che esprimono l'approvazione ma non soddisfano la definizione legale di firma elettronica. I comuni metodi basati su un clic di accettazione devono pertanto essere valutati secondo le norme applicabili alla transazione e alla prova, anziché essere classificati automaticamente come una firma elettronica prevista dalla legge.
Requisiti legali per le firme elettroniche
Ai sensi dell'articolo 22(2), una firma elettronica specializzata deve identificare il firmatario, confermarne l'approvazione del messaggio di dati, essere collegata univocamente al contenuto approvato, restare sotto il controllo esclusivo del firmatario al momento della firma ed essere verificabile alle condizioni concordate dalle parti. Ai sensi dell'articolo 22(3), una firma digitale deve soddisfare le condizioni applicabili in materia di identificazione, approvazione, collegamento al contenuto e controllo del firmatario, rendere rilevabili le modifiche successive alla firma ed essere protetta da un certificato di firma digitale. Una firma digitale pubblica deve essere protetta da un certificato di firma digitale pubblica rilasciato nell'ambito del sistema pubblico di certificazione; una firma digitale specializzata per funzioni pubbliche deve utilizzare il corrispondente sistema di certificazione per le funzioni pubbliche. Il dispositivo per la creazione della firma deve mantenere riservati e univoci i dati di creazione, impedirne la raccolta o l'uso a fini di falsificazione, utilizzare tali dati una sola volta ed evitare di alterare i dati da firmare. Gli ulteriori controlli relativi a prestatori, certificati, software e servizi fiduciari sono disciplinati dal Decreto n. 23/2025/NĐ-CP, dal Decreto n. 68/2024/NĐ-CP e dalle rispettive norme di attuazione; al di fuori del contesto applicabile, non devono essere presentati come un unico criterio universale di validità.
Limitazioni ed eccezioni
La Legge n. 51/2005/QH11 e le precedenti esclusioni per categorie previste dal suo articolo 1 sono abrogate, fatte salve le disposizioni transitorie dell'articolo 53 per determinate transazioni elettroniche, certificati, licenze e domande anteriori alla data di entrata in vigore. Le conferme precedentemente rilasciate per i servizi di autenticazione dei contratti elettronici possono restare valide fino al 30 giugno 2027 alle condizioni transitorie indicate. La legge vigente non disciplina di per sé il contenuto, le condizioni o la forma di una transazione. Ai sensi dell'articolo 1(3), quando un'altra legge consente l'esecuzione elettronica o non contiene disposizioni al riguardo, si applica il quadro sulle transazioni elettroniche; quando un'altra legge vieta l'esecuzione elettronica, prevale tale divieto. Occorre pertanto verificare la normativa speciale vigente per individuare ogni requisito specifico per la transazione relativo a forma, autenticazione notarile, registrazione o deposito, senza riutilizzare l'elenco delle esclusioni abrogato. L'articolo 26 disciplina separatamente il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione stranieri che soddisfano i requisiti, il riconoscimento delle firme e dei certificati stranieri e gli utenti e le transazioni ammessi descritti nell'articolo 26(3); nessuna di tali disposizioni crea un'equivalenza universale sul piano interno. In una transazione internazionale, l'articolo 27 consente a un'organizzazione o a una persona vietnamita di scegliere e accettare una firma o un certificato straniero apposto a un messaggio di dati inviato a tale destinatario da un'organizzazione o una persona straniera non presente in Vietnam; il destinatario vietnamita è responsabile di tale accettazione. Nessuno dei due percorsi crea un'equivalenza incondizionata per ogni deposito interno o transazione regolamentata.
Applicazioni di settore e casi d'uso tipici
I contratti elettronici possono essere conclusi o eseguiti mediante messaggi di dati, nel rispetto del contratto e della legge settoriale applicabile. Ai sensi dell'articolo 34, a un contratto concluso o eseguito mediante l'interazione tra un sistema informativo automatizzato e una persona, oppure mediante l'interazione tra sistemi informativi automatizzati, non può essere negato effetto giuridico per il solo fatto che nessuna persona abbia esaminato ogni azione eseguita dal sistema o vi sia intervenuta. Sono espressamente comprese le transazioni elettroniche con gli enti statali. Prima di scegliere un metodo di firma o affermare l'esistenza di un processo interamente elettronico, occorre verificare la normativa vigente applicabile alla specifica transazione, al destinatario e al canale di deposito.
AVVERTENZA LEGALE: Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza legale. Le leggi, i regolamenti e gli orientamenti delle autorità vengono aggiornati nel tempo e la loro applicazione dipende dai fatti e dalle circostanze di ciascuna transazione. Consultare un consulente legale qualificato nella giurisdizione pertinente prima di fare affidamento su queste informazioni.
Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2026
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